Art. 5
LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397
In vigore dal 27 ago 1966
Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie.
La Commissione provinciale è presieduta dal presidente della Giunta camerale o in caso di impedimento dal rappresentante della Camera di commercio di cui alla lettera e), ed è così composta:
a) sei membri nominati dal prefetto sentite le associazioni dei commercianti a carattere provinciale più rappresentative;
b) tre membri nominati dal prefetto, sentite le associazioni dei venditori ambulanti a carattere provinciale più rappresentative;
c) un membro nominato dal prefetto sentite le Associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio a carattere provinciale più rappresentative;
d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
e) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.
La Commissione provinciale è costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.
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