Art. 48
LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397
In vigore dal 1 dic 1960
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397#art-48