Art. 45
LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397
In vigore dal 1 dic 1960
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e una Commissione consultiva composta di due rappresentanti della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio, di un rappresentante della categoria dei venditori ambulanti e di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.
Entro lo stesso termine il Ministro per l'industria e il commercio nominerà la Commissione centrale di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397#art-45