Art. 44 · LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

Art. 44

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
Per l'esercizio 1960-61 il contributo previsto a carico dello Stato dall', lettera, a) per ciascun assistibile ai sensi della presente legge è stabilito, limitatamente al semestre 1 gennaio-30 giugno 1961, nella misura di lire 750. La eccedenza tra l'ammontare dei contributi corrisposti ai sensi del precedente comma e i quattro miliardi di lire stanziati per l'esercizio 1960-61 sarà portata a maggiorazione del massimale previsto dall', lettera a), nell'esercizio 1961-62, e l'eventuale ulteriore eccedenza risultante per questo ultimo esercizio sarà portata a maggiorazione del massimale stesso per l'esercizio 1962-63.
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