Art. 40 · LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

Art. 40

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
Il contributo di cui all', lettera a), ha decorrenza dal 1 gennaio 1961. I contributi di cui all', lettera b) sono dovuti a far tempo dal 1 gennaio 1961. È concesso alla Federazione nazionale delle Casse mutue malattia per gli esercenti attività commerciali un contributo straordinario a carico del bilancio dello Stato di lire 1500 milioni per gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge. All'onere di lire 1500 milioni di cui al precedente comma si provvederà, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594. Alla restante spesa per l'esercizio 1960-61 si provvederà con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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