Art. 37 · LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

Art. 37

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo è ammesso ricorso, da parte degli interessati, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi. La decisione del Consiglio di amministrazione è definitiva. Il ricorso avverso il ruolo non sospende la riscossione e può concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite contestate
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