Art. 36 · LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

Art. 36

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
Sulla base degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all', ultimo comma, la Cassa mutua provinciale compila, annualmente, per ciascun Comune, appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell', lettere b) e c), per l'anno solare successivo, dagli esercenti stessi anche per i loro familiari a carico nonchè, salvo il diritto di rivalsa, per i familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e per il nucleo familiare a carico di questi ultimi. Detti ruoli debbono essere trasmessi all'intendente di finanza entro il 15 dicembre di ciascun anno e quelli suppletivi entro il 15 giugno di ciascun anno. In caso di denunce effettuate oltre i termini di cui all' e in caso di accertamento d'ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso. I ruoli sono resi esecutivi dall'intendente di finanza, pubblicati nell'albo del Comune e affidati, per la riscossione, all'esattore e al ricevitore delle imposte dirette, con le norme e la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso. Gli esercenti attività commerciali di cui al primo comma rispondono del pagamento dei contributi dovuti anche per i familiari a carico soggetti all'assicurazione.
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