Art. 35
LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397
In vigore dal 1 dic 1960
L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle Associazioni mutue volontarie delle categorie interessate esistenti nella Provincia al 30 aprile 1959 la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall' della presente legge.
Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali di diritto pubblico, Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue provinciali debbono essere approvate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.
La Federazione nazionale delle Casse mutue malattie per gli esercenti attività commerciali, con deliberazione del Consiglio centrale, può, in base ad apposita convenzione, affidare la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall' della presente legge all'Enasarco, limitatamente per quegli agenti e rappresentanti di commercio obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso che ne facciano esplicita richiesta.
La convenzioni di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministero dei lavoro e della previdenza sociale.
In caso di contrasto e di mancato accordo le parti interessate possono adire il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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