Art. 33 · LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

Art. 33

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
Qualora il numero degli assistibili della Provincia risulti inferiore alle ottomila unità, a richiesta della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, può essere disposta la fusione della Cassa stessa con altra Cassa mutua degli esercenti attività commerciali di Provincia confinante. La costituzione della Cassa mutua interprovinciale è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue, previo parere favorevole della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, con la quale, ai sensi del primo comma, è stata richiesta la fusione.
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