Art. 30
LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397
In vigore dal 1 dic 1960
Il direttore sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e nè risponde al presidente.
Il direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.
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