Art. 25 · LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

Art. 25

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli esercenti attività commerciali è composto: a) del presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali; b) di due vice-presidenti di cui uno in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio ed uno in rappresentanza dei venditori ambulanti; c) di undici consiglieri dei quali sette in rappresentanza dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, tre in rappresentanza dei venditori ambulanti ed uno in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio; d) di un rappresentante della Commissione centrale per gli elenchi nominativi di cui all'; e) di tre esperti nel ramo amministrativo e assistenziale nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Ministero della sanità. Le nomine dei componenti di cui alle lettere b) e c) del Consiglio centrale sono effettuate separatamente con elezioni a scrutinio segreto dai rappresentanti delle rispettive categorie in seno all'assemblea nazionale. Fanno, inoltre, parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici. Il Consiglio elegge nel suo seno, con le modalità di cui al secondo comma, la Giunta centrale composta del presidente, dei due vice-presidenti e di quattro componenti del Consiglio centrale, uno dei quali in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti. I componenti del Consiglio centrale durano in carica quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni. Qualora il presidente, venga nominato fra i consiglieri eletti, subentra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti, appartenente alla stessa categoria.
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