Art. 24 · LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

Art. 24

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
L' assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza dei componenti il Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Casse mutue provinciali. All'assemblea nazionale spetta: a) approvare la relazione morale e finanziaria nonchè il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ciascun anno; b) eleggere ogni quattro anni, a scrutinio segreto, dodici membri del Consiglio centrale; c) eleggere ogni quattro anni, a scrutinio segreto, i vice presidenti del Consiglio centrale nonchè tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei sindaci della Federazione nazionale. Nel caso che il presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante scelto fra i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di nomina elettiva. Ai soli fini delle elezioni di cui al secondo comma, lettere b) e c), l'assemblea nazionale è costituita, oltrechè dei presidenti delle Casse mutue provinciali, di tre dei membri di cui all', lettera a), del Consiglio di amministrazione delle Casse stesse. I tre membri di cui al precedente comma sono scelti in modo da assicurare la composizione della rappresentanza di ciascuna Cassa mutua provinciale in seno all'Assemblea - tenuta presente la categoria di appartenenza del Presidente della Cassa mutua provinciale - con due appartenenti alla categoria dei commercianti fissi, uno alla categoria dei venditori ambulanti ed uno alla categoria dei rappresentanti e agenti di commercio. La scelta dei tre membri di cui al quarto comma è fatta dai consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all', lettera a), appartenenti alla categoria alla quale deve essere attribuita la rappresentanza.
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