Art. 20 · LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

Art. 20

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 5 gen 1972
Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale: a) deliberare, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente; b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati; c) proporre le misure dei contributi per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza . d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili; e) deliberare sulla accettazione delle donazioni e dei legati a favore della Cassa; f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati; g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente; h) indire le elezioni delle cariche sociali; i) approntare annualmente i ruoli nominativi degli esercenti attività commerciali tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell', da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'; l) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all', lettera e); m) nominare il direttore provinciale, secondo le norme generali fissate dalla Federazione nazionale, che dovrà poi ratificare le singole nomine; n) redigere le note di qualifica del direttore provinciale; o) decidere sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), d) ed l) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive qualora non pervenga la comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla data della comunicazione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione. Il presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.
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