Art. 18 · LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

Art. 18

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 5 gen 1972
L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti: a) approvare annualmente, entro il 30 ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente; b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione e designare quelli del Collegio dei sindaci di cui all', lettera a), con le modalità di cui all'; c) approvare le misure dei contributi a carico degli esercenti attività commerciali per l'assistenza malattia, nonchè quelli per le forme di assistenza integrativa di cui al precedente , terzo comma . L'assemblea della Cassa mutua, viene eletta ogni quattro anni e si riunisce, di norma, una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale, a maggioranza dei suoi componenti, ovvero un terzo dei membri dell'assemblea stessa.
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