Art. 16
LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397
In vigore dal 1 dic 1960
Gli esercenti attività commerciali indicati all'articolo 1 e all', iscritti nei ruoli di cui all', i riuniti separatamente in Collegi elettorali comunali o intercomunali distinti in commercianti fissi ed ausiliari del commercio, di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'articolo 1 predetto; in agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla, lettera a) del terzo comma dell'articolo 1 predetto; e in venditori ambulanti, eleggono a scrutinio segreto, rispettivamente, i propri delegati all'assemblea della Cassa mutua provinciale in ragione di uno ogni trenta ovvero frazione di trenta pari o superiore a venti per le Casse mutue provinciali fino a 15.000 titolari e in ragione di uno ogni cinquanta o frazione superiore a trenta per le Casse mutue provinciali aventi oltre 15.000 titolari iscritti.
I soggetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 votano congiuntamente ai venditori ambulanti.
Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei delegati spettanti ad ogni collegio.
L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti, per ciascuna delle tre categorie indicate al primo comma, i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.
L'assemblea dei delegati elegge a scrutinio segreto i tredici membri del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua Provinciale di cui all', lettera a), dei quali otto appartenenti alla categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, quattro appartenenti alla categoria dei venditori ambulanti ed fino a quella degli agenti e rappresentanti di commercio.
Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi degli eligendi attribuibili alla sua categoria.
Per ciascuna categoria risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto, per ciascuna categoria, il più anziano di età.
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