Art. 14
LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397
In vigore dal 1 dic 1960
Avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni gli assicurati hanno facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Avverso le decisioni del Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma è ammesso ricorso alla Giunta centrale della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
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