Art. 12
LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397
In vigore dal 1 dic 1960
Il regolamento delle prestazioni obbligatorie è predisposto dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali entro sei mesi dalla costituzione del Consiglio stesso. Il regolamento dovrà tenere per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovrà altresì prevedere per gli assistiti la facoltà di avvalersi di medici e di case di cura di proprio gradimento mediante la erogazione da parte delle Casse mutue di una quota di concorso nella spesa effettivamente sostenuta, in misura uguale a quella che le stesse avrebbero sopportato con la prestazione diretta.
Il regolamento è sottoposto alla approvazione della assemblea nazionale e deve essere approvato con la maggioranza costituita da almeno i due terzi dei componenti l'assemblea stessa, ed è quindi trasmesso, entro quindici giorni dalla approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente al verbale dell'Assemblea.
L'approvazione, fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, conferisce carattere definitivo al regolamento.
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