Art. 8 · LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407

Art. 8

LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407

In vigore dal 6 mar 2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare. 2. Se il fatto è di lieve entità, la sanzione è diminuita fino alla metà. 3. Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.500
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