Art. 7 · LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407

Art. 7

LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407

In vigore dal 17 dic 1960
Fatti salvi gli accordi internazionali, è vietata, l'importazione degli olii di oliva rettificati, dell'olio di sansa di oliva grezzo e rettificato, delle miscele di olio di oliva vergine con olii rettificati, dei sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva, delle oleine, delle paste di saponificazione nonchè dei saponi in massa.
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