Art. 6 · LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407

Art. 6

LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407

In vigore dal 17 dic 1960
Si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli olii che si trovano nei magazzini di vendita sia all'ingrosso che al minuto e quelli confezionati ovunque si trovino. Le denominazioni di cui agli debbono essere indicate nei documenti commerciali e apposte sui recipienti contenenti gli olii, nei modi e con le forme prescritte nel regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.
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