Art. 5
LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407
In vigore dal 17 dic 1960
È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli olii che non posseggano le caratteristiche prescritte dagli o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, Ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste terrà sistematicamente aggiornato l'elenco ufficiale dei metodi di analisi per la lotta contro le frodi.
E altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli olii di cui agli con denominazione diversa da quella in essi prescritta.
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