Art. 4 · LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407

Art. 4

LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407

In vigore dal 17 dic 1960
Ai fini dell'attribuzione delle denominazioni di "olio di oliva rettificato" e di "olio di sansa di oliva rettificato" si intendono: a) per olio lampante l'olio ottenuto meccanicamente dalle olive, il quale non abbia subito manipolazioni chimiche ed all'esame organolettico riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili, oppure contenga più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico; b) per olio lavato l'olio ottenuto dal lavaggio con acqua della sansa di oliva; c) per olio estratto con solventi l'olio ottenuto dal trattamento della sansa di oliva con solventi.
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