Art. 3
LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407
In vigore dal 17 dic 1960
È denominato "olio di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olii di oliva vergini con olio di oliva rettificato, purchè non contenga più del 2 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.
E denominato "olio di sansa e di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olio di sansa rettificato con olii di oliva vergini, purchè non contenga più del 3 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.
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