Art. 13 · LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407

Art. 13

LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407

In vigore dal 17 dic 1960
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni. È abrogato il decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ed ogni altra disposizione: incompatibile con quelle della presente legge. Le disposizioni di cui all' si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 novembre 1960 GRONCHI FANFANI - RUMOR - GONELLA - TRABUCCHI - COLOMBO - GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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