Art. 10 · LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407

Art. 10

LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407

In vigore dal 17 dic 1960
Chiunque viola, le disposizioni di cui all' della presente legge è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.
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