Art. 99
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Dispensa dal servizio
L'impiegato in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui ha diritto:
1) qualora allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilità non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell' o trasferito ad altra Amministrazione ai sensi dell';
2) qualora non riassuma servizio nel posto in cui sia stato richiamato ai sensi dell' o rifiuti di assumere servizio nel posto cui sia stato trasferito ai sensi dell' o al quale sia stato destinato in servizio temporaneo ai sensi dell'.
La destinazione a servizio temporaneo prevista dall' sospende il decorso del termine di due anni stabilito dal numero uno del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196#art-99