Art. 97 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 97

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Richiamo in servizio L'impiegato in disponibilità è richiamato in servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nella medesima qualifica del suo ruolo. L'impiegato riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui è richiamato con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità, e con lo stipendio inerente.
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