Art. 96 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 96

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Trasferimento ad altra Amministrazione Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'impiegato collocato in disponibilità può essere trasferito, anche a domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra Amministrazione, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione. Il trasferimento può essere disposto soltanto in carriere e con qualifiche corrispondenti a quelle dell'impiegato collocato in disponibilità. Il trasferimento in altra carriera o con altra qualifica, può essere disposto soltanto con il consenso dell'interessato. Il trasferimento non è consentito nei ruoli nei quali si abbiano già impiegati in disponibilità che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'articolo successivo. In ogni caso l'impiegato conserva l'anzianità e il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo è collocato dopo gli impiegati della sua qualifica appartenenti ad esso.
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