Art. 92 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 92

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Cumulo di aspettative Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo precedente, quando tra, essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell', quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare, in ogni caso, due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, in ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
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