Art. 91 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 91

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Aspettativa per motivi di famiglia L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda. Il Ministro deve provvedere entro un mese, ed ha facoltà, per ragioni di servizio, da indicarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. L'aspettativa può, in qualunque momento, essere revocata per ragioni di servizio. Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
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