Art. 90
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Aspettativa per infermità
L'aspettativa per infermità è disposta di ufficio o a domanda, quando si è accertata, in base al giudizio di un medico scelto dalla Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L'aspettativa, per infermità ha termine con il cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.
Il Ministro può, in ogni momento, disporre gli opportuni accertamenti sanitari di controllo.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermità, che è motivo dell'aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio; permane, per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario; sono, inoltre, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricovero in Istituti sanitari e per protesi, nonchè un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.
Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, competenti in materia di pensioni civili e militari, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati.
Storico versioni
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