Art. 87
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Congedo straordinario per gravidanza e puerperio
Alle impiegate che si trovino in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme protettive stabilite dalla legge per la tutela delle lavoratrici madri. Esse hanno diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
Per i periodi anteriore e successivo al parto, in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.
Alle ipotesi previste nel presente articolo si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
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