Art. 86
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Trattamento economico durante il congedo
Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità e i compensi per i servizi e le funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni sono ridotti di un quinto.
All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonchè l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultino dovuti dall'Amministrazione militare.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.
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