Art. 86 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 86

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Trattamento economico durante il congedo Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità e i compensi per i servizi e le funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni sono ridotti di un quinto. All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonchè l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultino dovuti dall'Amministrazione militare. I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.
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