Art. 82 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 82

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Congedo ordinario L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in più periodi. Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio, e non è rinunciabile. Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro l'anno successivo.
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