Art. 8
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 14 giu 1970
Destinazione dei funzionari in prova
I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati, anche in soprannumero, nelle preture aventi un organico non inferiore a due cancellieri, per prestarvi servizio per un periodo di almeno due anni.
Detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere del capo della Corte, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purchè abbiano già prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di due o più cancellieri
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