Art. 77
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Incompatibilità
I funzionari delle carriere direttiva e di concetto e i dattilografi non possono esercitare il commercio, la industria nè alcuna professione, o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia.
Tale divieto non si applica nei casi di società cooperative fra impiegati dello Stato.
I funzionari delle carriere direttiva e di concetto non possono esercitare le loro funzioni in uffici giudiziari davanti ai quali loro parenti od affini fino al secondo grado esercitano abitualmente le professioni di avvocato, di procuratore o di patrocinatore legale.
Storico versioni
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