Art. 76
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Comandi
I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie possono essere comandati a prestare servizio presso altra Amministrazione statale o altro Ente pubblico.
Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'interessato e il Consiglio di amministrazione.
Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione o l'Ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio. Per il personale comandato presso un Ente pubblico questo è altresì tenuto a versare all'Amministrazione della giustizia l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e gli stipendi che l'Amministrazione della giustizia avrebbe dovuto corrispondere sono computati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196#art-76