Art. 75 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 75

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Applicazione continuata Il Ministro può disporre, per esigenze di servizio, applicazioni di funzionari delle carriere direttiva e di concetto o di dattilografi in posti vacanti per i quali non sia possibile provvedere diversamente. Tali applicazioni non possono avere durata, superiore a sei mesi e possono essere prorogate una sola volta e per non più di altri sei mesi, salvo il caso di posti lasciati vacanti per aspettativa, a norma dell'ultimo comma dell'. Il presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, nei casi di particolare urgenza e per assicurare il funzionamento di un ufficio, può applicare un funzionario o un dattilografo ad altro ufficio del distretto per non più di tre mesi. Il provvedimento è immediatamente comunicato al Ministro, che ha la facoltà di revocarlo. Per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio il Ministro può applicare agli uffici giudiziari, anche in soprannumero, per non più di tre mesi, funzionari della carriera direttiva o di concetto.
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