Art. 72 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 72

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Assegnazioni delle sedi Nel disporre l'assegnazione delle sedi, in seguito a nomine, promozioni o trasferimenti, si deve tener conto, oltre che delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia e di salute, di eventuali necessità di studio dell'impiegato e dei figli, del servizio prestato in sedi disagiate, del merito, dell'anzianità di servizio e di sede e delle attitudini dimostrate in relazione al posto da assegnare. I trasferimenti di sede possono essere disposti a domanda dell'interessato o per motivate esigenze di servizio, o quando risulti che la presenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio. Sui ricorsi proposti in materia di trasferimento decide il Consiglio di amministrazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data del Bollettino ufficiale che pubblica la registrazione del decreto con il quale la sede è assegnata. La deliberazione costituisce provvedimento definitivo.
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