Art. 71 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 71

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Norme per l'assegnazione delle sedi Ai fini dell'assegnazione della sede, in via di trasferimento, si osservano le norme seguenti. I posti che si rendono vacanti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero. Possono aspirarvi coloro che, alla data di presentazione della domanda, hanno la qualifica corrispondente. La domanda deve essere presentata entro il termine di giorni trenta dalla data del bollettino che Pubblica la vacanza. Trascorsi due mesi dalla data del bollettino di cui al comma precedente, si provvede alla assegnazione della sede secondo i criteri indicati nell'articolo seguente. L'impiegato destinato, in via di tramutamento o di promozione, ad una sede da lui richiesta, non può ottenere il trasferimento ad altra sede prima che siano accorsi due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne che per comprovati motivi di salute o per gravi ragioni di famiglia o di servizio. All'impiegato trasferito a domanda non compete alcuna indennità o assegno. La domanda di trasferimento conserva validità per la durata di un biennio.
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