Art. 64 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 64

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Rapporto informativo per i funzionari direttivi Per il funzionario della carriera direttiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionali; natura specifica delle attribuzioni; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa e attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori. Nel rapporto stesso si deve, altresì, tener conto delle risultanze delle relazioni ispettive - purchè le manchevolezze e irregolarità rilevate siano state contestate all'interessato - dell'eventuale attività scientifica, nonchè di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità del funzionario.
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