Art. 54 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 54

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Rinvio Valgono per il personale di dattilografia, in quanto applicabili, le disposizioni dettate per il personale delle cancellerie e segreterie negli del presente ordinamento.
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