Art. 53 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 53

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Prove scritte - Più sedi - Commissioni di vigilanza Qualora il numero dei candidati sia rilevante, il Ministro per la grazia e giustizia può stabilire con decreto che la prova scritta abbia luogo presso determinate sedi di Corte di appello, raggruppando più distretti specificatamente indicati. In tal caso, la vigilanza presso le singole Corte di appello è affidata ad appositi Comitati, costituiti ciascuno da due magistrati di tribunale, da un cancelliere capo di tribunale e da un segretario capo di Provincia della Repubblica, nominati d'intesa dal presidente e dal procuratore generale della Corte, nonchè da un magistrato di appello addetto al Ministero, che la presiede e riferisce al Ministro. In caso d'impedimento il magistrato designato dal Ministro è sostituito dal magistrato più anziano tra i due designati dai capi della Corte. Le funzioni di segreteria del Comitato sono esercitate da un funzionario di cancelleria designato dal presidente della Corte.
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