Art. 48 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 48

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Concorsi e scrutini, decreti e graduatorie - Pubblicazione e termine per le impugnative Per le comunicazioni e la decorrenza dei termini delle eventuali impugnative si applicano le disposizioni che regolano la carriera degli impiegati civili dello Stato.
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