Art. 4 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 4

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Attribuzioni del personale direttivo I funzionari della carriera direttiva, provvedono alla organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di cancelleria e segreteria e dei servizi per adeguarne l'efficienza alle esigenze funzionali dell'Amministrazione giudiziaria; rappresentano l'Amministrazione e ne curano gli interessi nei casi stabiliti dalla legge; partecipano a Commissioni operanti in seno all'Amministrazione; provvedono e vegliano all'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le loro funzioni ed accettano ed elevano le contravvenzioni relative nei confronti delle parti e dei rispettivi padroni; vegliano sui funzionari di cancelleria e segreteria e sul personale di dattilografia ed ausiliario. Quando le esigenze del servizio lo richiedano o in casi di assenza, o di impedimento del personale di concetto ne esercitano le attribuzioni.
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