Art. 30 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 30

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Norme generali sullo scrutinio per merito comparativo Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo la Commissione centrale determina preliminarmente i criteri di valutazione delle seguenti categorie di titoli: a) qualità del servizio prestato, con riguardo alle funzioni esercitate; ai lavori originali elaborati per il servizio, che il funzionario abbia svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni; agli incarichi svolti che non rientrino nelle normali attribuzioni di ufficio o importino un rilevante aggravio di lavoro o che vertano su problemi o questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione della giustizia; b) cultura, desunta dai titoli di studio posseduti, dalle pubblicazioni che rechino un contributo alla dottrina o alla pratica professionale; dall'esito degli esami di concorso e di promozione e dal profitto tratto dai corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento; c) operosità con riguardo al rendimento dato nei servizi; allo zelo dimostrato e ai servizi prestati in condizioni eccezionali, nonchè al tempo trascorso in residenze malsane o disagiate; d) condotta, desunta dalle qualità morali e di carattere del funzionario; dal comportamento tenuto in ufficio verso i superiori, i colleghi, i dipendenti e il pubblico e nella vita privata: dalla stima e dal prestigio goduti in ufficio e fuori; e) attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore in base ad un giudizio complessivo sulla personalità del funzionario quale risulta dai precedenti di carriera e da tutti gli elementi del fascicolo personale. I titoli valutati per ogni scrutinio devono risultare dalle schede personali. La Commissione centrale dispone per ciascuna categoria di titoli di una votazione massima di punti venti; la somma dei voti conseguiti in ciascuna categoria di titoli costituisce il voto complessivo. La comparazione tra gli scrutinati è fatta sulla base dei voti complessivi riportati da ciascun funzionario. L'anzianità nella qualifica immediatamente inferiore l'anzianità di carriera costituiscono titolo di preferenza solo a parità di merito. La graduatoria comprende un numero di funzioni corrispondente ai posti da coprire. Ogni scrutinato ha diritto di ottenere, a proprie spese, dopo la registrazione della graduatoria, copia del provvedimento con cui sono stati determinati i criteri di valutazione, dei quaderni di scrutinio e della propria scheda personale.
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