Art. 29 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 29

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Parere sulle promozioni Le promozioni del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono conferite per esami o per scrutinio secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti. Nel caso di promozione per scrutinio esse sono conferite su proposta della Commissione centrale di scrutinio, previo parere delle Commissioni di vigilanza, per i funzionari addetti agli uffici giudiziari, e, dei capi di ufficio, per quelli addetti al Ministero o ad uffici diversi dai giudiziari.
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