Art. 26
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 29 ago 1973
Conferimento di posti disponibili agli idonei
Il Ministro ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.
Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il quinto di quelli messi a concorso.
Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi dalla vacanza, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.
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