Art. 180 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 180

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Concorsi per dattilografi. - Prova pratica Amanuensi - Voto supplementare Nei concorsi per la nomina a dattilografo ai candidati che dimostrino, a mezzo di certificazione dei competenti uffici giudiziari, di aver prestato servizio quali amanuensi o dattilografi a norma dell' dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, deve essere assegnato - in aggiunta ai voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica - un voto supplementare pari ad un quinto di punto per ogni anno intero di servizio. La disposizione precedente si applica anche ai concorsi in svolgimento, per i quali - alla data di entrata in vigore della presente legge - non sia stata approvata la graduatoria. Se alla data di entrata in vigore del presente ordinamento si trova in espletamento un concorso per dattilografo, e non sia stata ancora iniziata la prova pratica, la stessa sarà effettuata con l'osservanza delle norme del presente ordinamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196#art-180