Art. 179 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 179

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 15 mag 1965
Assegnazione dei funzionari in servizio a posti corrispondenti alle rispettive qualifiche I funzionari che in applicazione degli della legge 18 giugno 1939, n. 892, e 4 della legge 30 luglio 1959, n. 680, occupano posti per i quali la pianta organica prevede una qualifica diversa da quella da essi rivestita, dovranno essere assegnati a posti corrispondenti alle loro rispettive qualifiche entro il termine di tre anni dalla scadenza del biennio indicato nel predetto .
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